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Superamento della durata massima del contratto a tempo determinato

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Pubblicazione: 08 Novembre 2022

Ultimo aggiornamento: 30 Gennaio 2023

Cos'è

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, D. Lgs. 81/2015 e ss.mm. e ii., il lavoratore/trice ed il datore di lavoro possono chiedere congiuntamente di sottoscrivere un ulteriore contratto a termine, della durata massima di 12 mesi solo nell’ipotesi in cui tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore si sia “consumata” la durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva e che l’ulteriore contratto in deroga assistita comporti lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.

A chi è rivolto?

L’istanza può essere presentata congiuntamente dal lavoratore e dal datore di lavoro.

Come funziona ?

Le parti (lavoratore e datore di lavoro), compilando l’apposita istanza da inoltrare all’ITL territorialmente competente, individuato in base alla provincia corrispondente al luogo di lavoro cui è adibito il lavoratore, possono chiedere congiuntamente di sottoscrivere un ulteriore contratto a termine. La procedura di “deroga assistita” si applica solo nell’ipotesi in cui tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore sia stato raggiunto il termine di durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva.