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Istanza di revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14, D.Lgs. n. 81/2008)

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Pubblicazione: 02 Gennaio 2023

Ultimo aggiornamento: 31 Gennaio 2023

Cos'è

L’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato dal personale ispettivo in tutti i casi in cui venga accertata - nell’unità produttiva ispezionata - una delle seguenti circostanze:

a) Impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;

b) Gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’All. I del medesimo TUSL.


A chi è rivolto?

Al datore di lavoro imprenditore destinatario del provvedimento cautelare di sospensione.

Come funziona ?

La revoca del provvedimento può essere richiesta in presenza delle seguenti condizioni:

a) La regolarizzazione dei lavoratori anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

b) L’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) La rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;

d) In caso di adozione del provvedimento per lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva così determinata:

• € 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari;

• € 5.000 qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari;

e) In caso di adozione del provvedimento per gravi violazioni delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, il pagamento, di una somma aggiuntiva di importo pari a ciascuna fattispecie individuata dall’Allegato I.

Su istanza di parte, è possibile pagare le suddette somme in due soluzioni:

1) Il 20% all’atto della richiesta di revoca del provvedimento;

2) Il restante 80%, maggiorato del 5%, entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza diviene titolo esecutivo per l’importo non versato.

Ai fini della revoca del provvedimento, va presentata apposita istanza all’ITL che lo ha emesso allegando due marche da bollo.