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Interdizione anticipata-post partum lavoratrici madri

Minori

Pubblicazione: 08 Novembre 2022

Ultimo aggiornamento: 31 Gennaio 2023

Cos'è

Ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. b) e c), D. Lgs 26/03/2001, n. 151 e s.m.i., il datore di lavoro e/o la lavoratrice possono richiedere l’interdizione anticipata/post partum dal lavoro per la lavoratrice addetta a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.

A chi è rivolto?

L’istanza può essere avanzata dal datore di lavoro che, informato dalla lavoratrice del suo stato oggettivo di gravidanza, dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, come previsto dall’ art. 11 del D.Lgs. 151/2001, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro, i cui esiti evidenziano che la lavoratrice è adibita ai lavori vietati o ritenuti pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, nonché di aver concluso che, per motivi organizzativi o produttivi, non è possibile la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro, né adibirla ad altre mansioni confacenti.

L’istanza può essere avanzata dalla lavoratrice che, in caso di astensione anticipata, è tenuta ad allegare il certificato medico di gravidanza, con indicazione della data presunta del parto, e la dichiarazione del datore di lavoro recante l'indicazione della mansione o del lavoro vietati cui è adibita la stessa e con la precisazione dell'impossibilità di adibirla ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione dell'azienda. In ipotesi di astensione post partum, la lavoratrice è tenuta ad allegare, oltre alla dichiarazione del datore di lavoro di cui sopra, l’autocertificazione ex DPR 445/2000 della nascita del figlio/a, nonché il certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto (quest’ultimo, solo nel caso di parto avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta). Le parti istanti possono chiedere l’interdizione dal lavoro fino 2 mesi prima del parto e/o fino a sette mesi dopo il parto (la richiesta per l'astensione fino a 7 mesi dopo il parto dovrà essere presentata dopo l'avvenuto parto).

Come funziona ?

L’autorizzazione viene rilasciata, su richiesta del datore di lavoro e/o della lavoratrice, compilando l’apposita istanza da inoltrare all’ITL territorialmente competente, individuato in base alla provincia corrispondente al luogo di lavoro cui è adibita la stessa.