Servizio analogico

Costituzione collegio di conciliazione ed arbitrato

Contenzioso

Pubblicazione: 08 Novembre 2022

Ultimo aggiornamento: 05 Novembre 2025

Cos'è

Ai sensi dell’art. 7, comma 7 della Legge del 20/05/1970 n.300, il/le lavoratore/ici possono chiedere la costituzione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, per contestare ed impugnare il provvedimento disciplinare comminato dal datore di lavoro.

A chi è rivolto?

L’istanza può essere presentata, entro i 20 gg. successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare, dal lavoratore (o dall’O.S. alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato) che ritiene ingiustificata la sanzione.

Come funziona?

Il lavoratore, compilando l’apposita istanza da inoltrare all’ITL territorialmente competente, individuato in base alla provincia corrispondente al luogo di lavoro cui è adibito il lavoratore, chiede la costituzione del collegio di arbitrato nominando un proprio arbitro di parte. L’ITL invita il datore di lavoro a designare entro 10 gg. il proprio componente e, una volta pervenuta la nomina, costituisce il Collegio individuandone il Presidente.

L’informativa INL-GDPR03.14 è disponibile alla pagina web Privacy Policy | INL