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Conciliazione ai sensi dell’art 410 c.p.c. e dell’art. 31 Legge 183-2010

Contenzioso

Pubblicazione: 08 Novembre 2022

Ultimo aggiornamento: 22 Gennaio 2023

Cos'è

Ai sensi dell’art. 410 c.p.c. e art. 31 della L. 183/2010, il lavoratore/trice o il datore di lavoro, o anche le parti congiuntamente possono chiedere che venga esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c. e art. 31 della L. 183/2010 per le controversie di cui all’art. 409 cpc.

A chi è rivolto?

L’istanza può essere presentata dal lavoratore, dal datore di lavoro o congiuntamente per chiedere che venga esperito il tentativo facoltativo di conciliazione dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso l’ITL per le controversie di lavoro.

Come funziona ?

Le parti, compilando l’apposita istanza da inoltrare all’ITL territorialmente competente, chiedono l’attivazione della procedura conciliativa; nel caso di presentazione dell’istanza di una parte, la Commissione convoca le parti solo in caso di adesione dell’altra parte alla procedura, adesione che deve pervenire entro 20 gg. dal ricevimento della richiesta; nel caso di istanza congiunta la Commissione fissa la comparizione delle parti.