ITL Ascoli Piceno: vigilanza nei cantieri edili in provincia
Sospese 3 attività imprenditoriali per lavoro nero e mancata sicurezza
Pubblicazione: 19 Gennaio 2026
Ultimo aggiornamento: 19 Gennaio 2026
La scorsa settimana, personale ispettivo dell’ITL di Ascoli Piceno ha effettuato un’attività di vigilanza ordinaria nel settore edile.
Le attività di 3 ditte, operanti in 2 cantieri della provincia, sono state sospese: 2 per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, la terza per impiego di manodopera in nero e per violazioni in materia di sicurezza.
I primi 2 provvedimenti di sospensione sono stati adottati nei confronti di altrettante ditte che operavano in uno stesso cantiere: per una delle due aziende il provvedimento è scattato per la mancata redazione del POS (Piano di Sicurezza Operativo), mentre per l’altra è stata determinata dalla presenza di impalcature non idonee, che esponevano i lavoratori al pericolo di cadute nel vuoto. Entrambe le aziende, per tornare a lavorare, dovranno ripristinare le condizioni di sicurezza e versare una sanzione aggiuntiva (che per la prima ditta è pari a 2.500 euro, mentre per la seconda ammonta a 3.000 euro).
Nel secondo cantiere, l’azienda presente, che lavorava in sub-subappalto, operava con 5 lavoratori, 3 dei quali sono risultati in nero. Per tale irregolarità è stata disposta immediatamente la sospensione dell’attività imprenditoriale. Sono state rilevate, inoltre, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto che nei confronti dell’azienda è stata disposta la sospensione dell’attività anche per profili attinenti al TU 81/2008; nello specifico, per la presenza di impalcature che esponevano i lavoratori al pericolo di cadute nel vuoto. Per poter riavviare l’attività, l’azienda dovrà regolarizzare i lavoratori, ripristinare le condizioni di sicurezza e pagare la sanzione aggiuntiva di 5.500 euro. Contestazioni sulla sicurezza sono state rilevate anche nei confronti del responsabile della ditta affidataria, per non aver approntato una corretta recinzione dell’area di cantiere, e nei confronti del responsabile dell’azienda subappaltatrice, per non aver controllato l’operato dell’azienda a cui aveva a sua volta riaffidato i lavori edili.