Delocalizzazione call center
La Legge di Bilancio 2017 ha modificato la disciplina per i call center localizzati in Paesi extracomunitari. L'articolo 1, comma 243, della Legge n. 232 del 2016 ha introdotto l'obbligo di comunicazione per gli operatori economici che decidano di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center in un Paese non membro dell'Unione europea.
Questa comunicazione deve essere
inviata, almeno trenta giorni prima del trasferimento, ai seguenti soggetti istituzionali:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato Nazionale
del Lavoro, Ministero dello Sviluppo Economico e Garante per la protezione dei
dati personali.
In particolare, la comunicazione
indirizzata al Ministero del Lavoro e all'INL deve contenere le informazioni relative ai lavoratori
coinvolti dalla delocalizzazione che, come chiarito nella nota di seguito citata, sono le
seguenti:
- Il numero
complessivo dei lavoratori che, in conseguenza della diversa localizzazione
delle attività di call center, abbiano subito una modifica della propria
posizione lavorativa (ad esempio per trasferimento, riduzione d’orario o di
mansione, licenziamento).
- L’unità o
le unità produttive in cui i medesimi lavoratori sono occupati, nonché le
eventuali modifiche della posizione lavorativa conseguente alla diversa
localizzazione.
A partire dal 28 marzo 2017 la comunicazione deve
essere inviata in via telematica, sui siti internet
istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali o dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro (rispettivamente agli indirizzi: www.lavoro.gov.it e www.ispettorato.gov.it). Per accedere
alla compilazione sarà necessario registrarsi sul portale www.cliclavoro.gov.it.
La sanzione amministrativa
pecuniaria, prevista in caso di omessa o tardiva comunicazione, è pari a
150mila euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva.
Nel caso di delocalizzazione
avvenuta prima del 1° gennaio 2017 la comunicazione dovrà essere inoltrata con
le modalità suddette entro il 2 marzo 2017, così come previsto dalla Legge
n. 232/2016. In questo caso l’omessa o tardiva comunicazione sarà punita con una
sanzione di 10mila euro per ciascun giorno di ritardo.
Accesso alla procedura telematica.
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Consulta i siti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Garante per la protezione dei dati personali per informazioni sulle comunicazioni di relativa competenza.